venerdì 7 novembre 2014

LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 2007, n.15 "Istituzione del parco naturale regionale 'Lama Balice’’'

Lama balice
Molte persone ignorano quanto scritto nella legge regionale n.15 del 5 giugno 2007
Legge che ha istituito il parco naturale regionale lama balice.
Di seguito riporto quanto scritto nell'articolo 2 e 3.Con questo iniziera' una serie di Post dove saranno citati tutti gli articoli della legge in oggetto.Spero che chi mi segue e chi leggera'possa commentare.
Insieme discutere le cose che sono state fatte o non fatte,e quali sono i possibili motivi di alcuni ritardi.

Art. 2 
(Finalità) 

1. Le finalità istitutive del parco naturale regionale "Lama Balice" sono le seguenti: 
a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat tutelati dalla normativa regionale, statale e comunitaria, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei; 
b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici; 
c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi e rupestri; 
d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema idrologico; 
e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici; 
f) promuovere la mobilità lenta e sviluppare mezzi e metodi di trasporto alternativi e a basso impatto ambientale per il collegamento con le aree urbane e industriali circostanti e con l'area aeroportuale; 
g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili in particolare mediante l'uso degli immobili di proprietà pubblica a tali fini recuperati; 
h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti; 
i) contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti nelle aree urbane circostanti. 

Art. 3 
(Norme generali di tutela del territorio 
e dell'ambiente naturale) 

1. Sull'intero territorio del parco naturale regionale "Lama Balice" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di: 
a) aprire nuove cave, miniere e discariche; 
b) esercitare l'attività venatoria; sono consentiti, previa autorizzazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 9, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio; 
c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali; 
d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'ente interessato. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali; 
e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'ente interessato; 
f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone; 
g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno; 
h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui all’articolo 2; 
i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali; 
j) costruire nuove strade o parcheggi e ampliare le strade esistenti, se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica. 

2. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 12 è fatto divieto di: 
a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati, come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l’edilizia residenziale pubblica). Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato; 
b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali; 
c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari. 

Nessun commento:

Posta un commento