Lama balice
Molte persone ignorano quanto scritto nella legge regionale n.15 del 5 giugno 2007
Legge che ha istituito il parco naturale regionale lama balice.
Di seguito riporto quanto scritto nell'articolo 2 e 3.Con questo iniziera' una serie di Post dove saranno citati tutti gli articoli della legge in oggetto.Spero che chi mi segue e chi leggera'possa commentare.
Insieme discutere le cose che sono state fatte o non fatte,e quali sono i possibili motivi di alcuni ritardi.
Art. 2
(Finalità)
1. Le finalità istitutive del parco naturale regionale "Lama Balice" sono le seguenti:
a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat tutelati dalla normativa regionale, statale e comunitaria, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;
b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici;
c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi e rupestri;
d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema idrologico;
e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
f) promuovere la mobilità lenta e sviluppare mezzi e metodi di trasporto alternativi e a basso impatto ambientale per il collegamento con le aree urbane e industriali circostanti e con l'area aeroportuale;
g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili in particolare mediante l'uso degli immobili di proprietà pubblica a tali fini recuperati;
h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti;
i) contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti nelle aree urbane circostanti.
Art. 3
(Norme generali di tutela del territorio
e dell'ambiente naturale)
1. Sull'intero territorio del parco naturale regionale "Lama Balice" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:
a) aprire nuove cave, miniere e discariche;
b) esercitare l'attività venatoria; sono consentiti, previa autorizzazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 9, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'ente interessato. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'ente interessato;
f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui all’articolo 2;
i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
j) costruire nuove strade o parcheggi e ampliare le strade esistenti, se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica.
2. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 12 è fatto divieto di:
a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati, come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l’edilizia residenziale pubblica). Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;
b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari.
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