mercoledì 20 febbraio 2013

Un connubio tra natura arte storia e cultura.

Lama balice

Sono passati sei anni dall'istituzione del parco con la LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 2007, n.15 
Ogni qualvolta che si parla del parco escono novita' come il teatro, alberghi, bar, ristoranti laghetti,(notizie apprese dalla stampa).Eppure le finalita' della legge parlano chiaro.Forse qualcuno può pensare che io ripeta sempre le stesse cose ma alla fine quello che voglio e' il bene per il Parco naturale regionale lama balice.Ci sono diverse realta' che da diversi anni si occupano della tutela e salvaguardia della biodiversità,ma anche del patrimonio storico culturale, realta che insieme  alle istituzioni preposte alla gestione del parco possono fare tanto .Il connubio tra natura arte storia e cultura certo che puo' esistere basta essere uniti ed avere lo stesso fine.Il Movimento naturalistico pro lama balice, il centrodarte89.blogspot.it ,il gruppo Complessi ipogei e insediamenti rupestri, la rete www.argonauti.org ,  Ecomuseo, urbano tutte realta' con diversi obbiettivi da raggiungere ma alla fine sono segmenti che si intrisicano tra di loro unendosi in un unico punto;La tutela del patrimonio storico culturale naturalistico del nostro territorio.A Tutti chiedo che ci sia sinergia tra di noi e le istituzioni solo parlandoci e confrontandoci possiamo contribuire al bene comune.Il parco ha bisogno di noi , persone valide e umili per essere tutelato, ma soprattutto abbiamo bisogno che le istituzioni siano con noi, trasparenti in tutte le loro decisioni. 


                                                                                  Art.2
                                                                               (Finalità) 

1. Le finalità istitutive del parco naturale regionale "Lama Balice" sono le seguenti: 
a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat tutelati dalla normativa regionale, statale e comunitaria, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei; 
b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici; 
c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi e rupestri; 
d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema idrologico; 
e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici; 
f) promuovere la mobilità lenta e sviluppare mezzi e metodi di trasporto alternativi e a basso impatto ambientale per il collegamento con le aree urbane e industriali circostanti e con l'area aeroportuale; 
g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili in particolare mediante l'uso degli immobili di proprietà pubblica a tali fini recuperati; 
h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti; 
i) contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti nelle aree urbane circostanti. 

                                                                  Art. 11 
                                                          (Strumenti di attuazione) 

1. Per l'attuazione delle finalità del parco naturale regionale "Lama Balice", l'Assemblea degli amministratori si dota del: 
a) piano territoriale dell'area naturale protetta di cui all'articolo 20 della legge regionale 19/1997; 
b) piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta di cui all'articolo 21 della l.r. 19/1997; 
c) regolamento dell'area naturale protetta di cui all'articolo 22 della l.r. 19/1997. 


LEGGE REGIONALE N.19 DEL 24/7/1997

                                                                   ART.20
                                                          (Piano per il Parco) 
    1. Strumenti di attuazione delle finalità   delle  aree  naturali protette  sono il piano per il Parco e il piano pluriennale economico e sociale per  la  promozione  delle  attività   compatibili  di  cui 
all'art. 21.  2.  I  contenuti  del  piano  per il Parco sono analoghi a quelli previsti dall'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 3. Il piano è  predisposto dall'ente di gestione ed  è   adottato 
dal  Consiglio  direttivo  entro e non oltre centottanta giorni dalla data di insediamento degli organi  di  gestione,  sentito  il  parere della  Comunità  del parco. Il piano dovrà  indicare anche le risorse 
e le modalità  finanziarie occorrenti per la sua attuazione.  4. Successivamente all'adozione, il piano viene depositato presso gli enti territoriali interessati per la durata  di  quaranta  giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà  di prenderne visione ed estrarne copia. Dell'avvenuto deposito deve essere data tempestiva notizia tramite il Bollettino ufficiale della Regione Puglia. In tale periodo chiunque può  presentare osservazioni scritte 5.  Decorso  il  termine  di  cui al comma 4, il piano è  inviato dall'ente di gestione della Giunta regionale che, sentito  il  parere del  Comitato  tecnico-scientifico  di  cui all'art. 3, lo invia alle 
Commissioni consiliari competenti, che lo inoltrano con  il  relativo parere al Consiglio regionale. 
    6.  Al  piano  possono  essere  apportate  modifiche  seguendo le procedure di cui ai commi precedenti ed è   aggiornato  con  identica modalità  almeno ogni dieci anni.    7.  Il  piano  ha  effetto  di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità  per  gli  interventi  in esso  previsti  e  sostituisce, a ogni livello, i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello  e  ogni  altro strumento di pianificazione del territorio.   8.   L'adeguamento   degli   strumenti   urbanistici  comunali  e intercomunali alle previsioni del piano avviene entro e non  oltre  i dodici mesi successivi alla data di approvazione del piano medesimo.    9. In caso di ritardi o omissioni da parte degli enti di gestione nell'attuazione delle previsioni contenute nei piani per il Parco, la Giunta  regionale,  previo invito a provvedere, interviene attraverso 



                                                                    ART. 21
                                               (Piano pluriennale economico - sociale) 
    1. Nel rispetto delle finalità  istitutive e delle previsioni del piano e nei limiti del regolamento di cui all'art. 22,  la  Comunità  del  parco  promuove  iniziative,  coordinate  con  quelle degli enti 
locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale  e culturale  delle comunità  residenti. A tal fine, predispone un piano pluriennale economico e sociale per  la  promozione  delle  attività  compatibili, con contenuti analoghi a quelli dell'art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.     2.  Il  piano  ha  durata quadriennale ed è  sottoposto al parere vincolante del  Consiglio  direttivo  dell'ente  di  gestione  ed  è  
approvato,  sentiti  gli  enti locali, dal Consiglio regionale e può  essere annualmente aggiornato  con  la  stessa  procedura  della  sua formazione.     3.  Al  finanziamento  del piano pluriennale economico, e sociale 
possono concorrere lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli  altri organismi interessati. 
    4.  Le risorse finanziarie del Parco possono essere costituite da erogazioni o  contributi  privati  o  pubblici,  a  qualsiasi  titolo concessi,  da  diritti  e  canoni  di  utilizzazione di beni mobili e immobili che  appartengono  al  Parco  o  dei  quali  esso  abbia  la gestione, dai proventi delle sanzioni di cui all'art. 25. 



                                                                     ART. 22
                                                               (Il Regolamento) 
   
 1.  Il  regolamento  del  Parco  disciplina   l'esercizio   delle attività   consentite  entro  il  territorio del Parco ed è  adottato dall'ente di gestione,  anche  contestualmente  all'approvazione  del piano  per  il  Parco  di  cui  all'art.  20  e  comunque  non  oltre centottanta giorni dalla data di approvazione del medesimo. 
    2. Il regolamento è  approvato, previo parere della Comunità  del parco, dal Consiglio regionale.  I contenuti del regolamento sono analoghi  a  quelli  previsti dall'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 
Ulivo secolare

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