Lama balice |
Sono passati sei anni dall'istituzione del parco con la LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 2007, n.15
Ogni qualvolta che si parla del parco escono novita' come il teatro, alberghi, bar, ristoranti laghetti,(notizie apprese dalla stampa).Eppure le finalita' della legge parlano chiaro.Forse qualcuno può pensare che io ripeta sempre le stesse cose ma alla fine quello che voglio e' il bene per il Parco naturale regionale lama balice.Ci sono diverse realta' che da diversi anni si occupano della tutela e salvaguardia della biodiversità,ma anche del patrimonio storico culturale, realta che insieme alle istituzioni preposte alla gestione del parco possono fare tanto .Il connubio tra natura arte storia e cultura certo che puo' esistere basta essere uniti ed avere lo stesso fine.Il Movimento naturalistico pro lama balice, il centrodarte89.blogspot.it ,il gruppo Complessi ipogei e insediamenti rupestri, la rete www.argonauti.org , Ecomuseo, urbano tutte realta' con diversi obbiettivi da raggiungere ma alla fine sono segmenti che si intrisicano tra di loro unendosi in un unico punto;La tutela del patrimonio storico culturale naturalistico del nostro territorio.A Tutti chiedo che ci sia sinergia tra di noi e le istituzioni solo parlandoci e confrontandoci possiamo contribuire al bene comune.Il parco ha bisogno di noi , persone valide e umili per essere tutelato, ma soprattutto abbiamo bisogno che le istituzioni siano con noi, trasparenti in tutte le loro decisioni.
Art.2
(Finalità)
1. Le finalità istitutive del parco naturale regionale "Lama Balice" sono le seguenti:
a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat tutelati dalla normativa regionale, statale e comunitaria, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;
b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici;
c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi e rupestri;
d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema idrologico;
e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
f) promuovere la mobilità lenta e sviluppare mezzi e metodi di trasporto alternativi e a basso impatto ambientale per il collegamento con le aree urbane e industriali circostanti e con l'area aeroportuale;
g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili in particolare mediante l'uso degli immobili di proprietà pubblica a tali fini recuperati;
h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti;
i) contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti nelle aree urbane circostanti.
Art. 11
(Strumenti di attuazione)
1. Per l'attuazione delle finalità del parco naturale regionale "Lama Balice", l'Assemblea degli amministratori si dota del:
a) piano territoriale dell'area naturale protetta di cui all'articolo 20 della legge regionale 19/1997;
b) piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta di cui all'articolo 21 della l.r. 19/1997;
c) regolamento dell'area naturale protetta di cui all'articolo 22 della l.r. 19/1997.
LEGGE REGIONALE N.19 DEL 24/7/1997
ART.20
(Piano per il Parco)
1. Strumenti di attuazione delle finalità delle aree naturali protette sono il piano per il Parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili di cui
all'art. 21. 2. I contenuti del piano per il Parco sono analoghi a quelli previsti dall'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 3. Il piano è predisposto dall'ente di gestione ed è adottato
dal Consiglio direttivo entro e non oltre centottanta giorni dalla data di insediamento degli organi di gestione, sentito il parere della Comunità del parco. Il piano dovrà indicare anche le risorse
e le modalità finanziarie occorrenti per la sua attuazione. 4. Successivamente all'adozione, il piano viene depositato presso gli enti territoriali interessati per la durata di quaranta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. Dell'avvenuto deposito deve essere data tempestiva notizia tramite il Bollettino ufficiale della Regione Puglia. In tale periodo chiunque può presentare osservazioni scritte 5. Decorso il termine di cui al comma 4, il piano è inviato dall'ente di gestione della Giunta regionale che, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3, lo invia alle
Commissioni consiliari competenti, che lo inoltrano con il relativo parere al Consiglio regionale.
6. Al piano possono essere apportate modifiche seguendo le procedure di cui ai commi precedenti ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni. 7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce, a ogni livello, i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello e ogni altro strumento di pianificazione del territorio. 8. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali alle previsioni del piano avviene entro e non oltre i dodici mesi successivi alla data di approvazione del piano medesimo. 9. In caso di ritardi o omissioni da parte degli enti di gestione nell'attuazione delle previsioni contenute nei piani per il Parco, la Giunta regionale, previo invito a provvedere, interviene attraverso
ART. 21
(Piano pluriennale economico - sociale)
1. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del piano e nei limiti del regolamento di cui all'art. 22, la Comunità del parco promuove iniziative, coordinate con quelle degli enti
locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine, predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, con contenuti analoghi a quelli dell'art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. Il piano ha durata quadriennale ed è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo dell'ente di gestione ed è
approvato, sentiti gli enti locali, dal Consiglio regionale e può essere annualmente aggiornato con la stessa procedura della sua formazione. 3. Al finanziamento del piano pluriennale economico, e sociale
possono concorrere lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri organismi interessati.
4. Le risorse finanziarie del Parco possono essere costituite da erogazioni o contributi privati o pubblici, a qualsiasi titolo concessi, da diritti e canoni di utilizzazione di beni mobili e immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia la gestione, dai proventi delle sanzioni di cui all'art. 25.
ART. 22
(Il Regolamento)
1. Il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco ed è adottato dall'ente di gestione, anche contestualmente all'approvazione del piano per il Parco di cui all'art. 20 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di approvazione del medesimo.
2. Il regolamento è approvato, previo parere della Comunità del parco, dal Consiglio regionale. I contenuti del regolamento sono analoghi a quelli previsti dall'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Ulivo secolare |
Nessun commento:
Posta un commento